La nascita di nuova prole per effetto della formazione di un nuovo nucleo familiare non comporta un effetto di automatica riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati dalla precedentemente unione.
Occorrerà valutare se vi sia un effettivo depauperamento delle sostanze del genitore, provvedendo ad una rinnovata analisi comparativa della situazione delle parti, salvo che la complessiva condizione patrimoniale dell’obbligato consenta, per consistenza, di ritenere irrilevanti i nuovi oneri.
Trib. Isernia decreto 25 maggio 2023