Nell’ attribuzione dell’assegno divorzile, il mantenimento di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio non può più costituire il parametro cui fare riferimento, dovendo piuttosto il giudice basarsi sulla necessità di indipendenza economica intesa come disponibilità di mezzi adeguati, tali da consentire una vita dignitosa e autosufficiente.
Cass. civ., sez. I, 23 gennaio 2023, n. 1996