In tema di assegno di mantenimento dovuto nell’ambito della separazione personale fra i coniugi, ai fini dell’accertamento delle risorse economiche dell’obbligato, occorre tener conto di ogni tipo di reddito disponibile, ivi compreso quello derivante da erogazioni effettuate da parte dei familiari nel corso della convivenza, e che si protraggano in regime di separazione con carattere di regolarità e continuità tali da influire in maniera stabile e certa sul tenore di vita dell’interessato.
Cass. civile ordinanza 1129, sezione Sesta del 14-01-2022