In tema di garanzie per il pagamento dell’assegno di separazione e di divorzio, la valutazione del coniuge, in favore del quale la sentenza di separazione riconosca l’assegno di mantenimento, circa la sussistenza, ai fini dell’iscrizione ipotecaria ai sensi dell’articolo 2818 del codice civile, del pericolo di inadempimento del coniuge obbligato, resta sindacabile nel merito, onde la mancanza – originaria o sopravvenuta – di tale pericolo determina, venendo meno lo scopo per cui la legge consente il vincolo, l’estinzione della garanzia ipotecaria e, di conseguenza, il sorgere del diritto dell’obbligato ad ottenere dal giudice, dietro accertamento delle condizioni anzidette, l’emanazione del corrispondente ordine di cancellazione ai sensi dell’articolo 2884 del codice civile.
• Tribunale Pavia, sezione III, sentenza 26 marzo 2021 – Giud. Cunati