Vietato al padre il disconoscimento dopo il consenso all’impianto dell’embrione nella fecondazione eterologa

Lite temeraria per il genitore alienante che promuove cause infondate contro l’altro
17 dicembre 2017
Basta assegno alla figlia 35enne che non cerca lavoro
20 dicembre 2017

Nella fecondazione eterologa, dopo l’impianto dell’embrione, il marito non può revocare il consenso in precedenza prestato e non riconoscere quindi il figlio.

Lo afferma la Cassazione con la sentenza n. 30294/17.

 Nel caso concreto  una coppia in cui il marito era affetto da impotentia generandi si era recata in Spagna per procedere all’impianto embrionale all’epoca vietato in Italia (con la sentenza n. 162/2014 la Corte Costituzionale ha poi dichiarato  l’incostituzionalità del divieto di fecondazione eterologa, in caso di sterilità o infertilità assolute e irreversibili). Tenuto conto delle sentenze della  Consulta (151/2009 e 229/2015) secondo cui se fosse consentito revocare il proprio consenso, anche in un momento successivo alla fecondazione dell’ovulo, ciò non sarebbe compatibile con la tutela costituzionale degli embrioni, e dell’altra sentenza della Consulta (n. 347/1998) secondo cui l’attribuzione dell’azione di disconoscimento al marito, anche quando abbia prestato assenso alla fecondazione eterologa, priverebbe il nato di una delle due figure genitoriali e del connesso rapporto affettivo e assistenziale, vista l’impossibilità di accertare la reale paternità a fronte dell’impiego di seme di provenienza ignota, la Corte di Cassazione  ha quindi rigettato l’azione di disconoscimento del padre verso il figlio, compensando le spese tra le parti.

Comments are closed.

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.

Chiudi