L’obbligo di mantenimento dei figli può assolversi anche mediante il trasferimento in loro favore di beni immobili: l’accordo di separazione ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari (anche in favore dei figli), costituisce, dopo l’omologazione che lo rende efficace, titolo per la trascrizione a norma dell’art. 2657 c.c. ed è perciò equiparato all’atto pubblico notarile | |
Cass. civ. Sez. V, 30 ottobre 2020, n. 24087 |
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