Niente addebito della separazione o perdita del diritto a chiedere l’assegno di mantenimento, per chi tradisce e scappa con l’amante, abbandonando la casa familiare, se la crisi coniugale era già in atto.
Chi chiede l’addebito a carico del coniuge che si allontana dall’abitazione deve dimostrare non solo l’abbandono del tetto coniugale, ma anche che da ciò è dipesa la rottura dell’affectio coniugalis rendendo così la convivenza intollerabile.
In altre parole, «l’allontanamento di uno dei coniugi dalla casa familiare costituisce, in difetto di giusta causa, violazione dell’obbligo di convivenza e la parte che, conseguentemente, richieda la pronuncia di addebito della separazione ha l’onere di provare il rapporto di causalità tra la violazione e l’intollerabilità della convivenza, gravando, invece, sulla controparte la prova della giusta causa».
Cass. sent. n. 14606/2019.
Cass. sent. n. 17386 del 23.04.2019.