Tempi paritetici presso entrambi i genitori per il figlio di sei anni
Lo ha stabilito il Tribunale di Catanzaro con decreto n. 443/2019, dopo un excursus sullo stato dell’arte in materia, citando anche il ddl Pillon e soffermandosi, più approfonditamente, sulla Risoluzione del Consiglio d’Europa numero 2079/2015 e sulla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ratificata dall’Italia con la legge numero 176/1991.
Il Giudice ha tenuto conto che il minore aveva sempre vissuto nella casa familiare in cui al momento vive il padre e, pertanto, non ha ravvisato esigenze per cui non potrebbe distaccarsi dalla madre per lungo tempo o di notte, né circostanze che renderebbero la permanenza presso l’abitazione del padre una scelta pregiudizievole e, per tali ragioni, ha stabilito la pariteticità dei tempi di permanenza del minore presso i genitori.