Il regime legale dell’affidamento condiviso, volto alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con i figli. Tuttavia, nell’interesse di questi ultimi, il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurar loro la situazione più confacente al loro benessere. Per tale ragione, la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, ma deve essere frutto di una valutazione ponderata del giudice di merito
Cass. civ., I sez., ord., 16 giugno 2021, n. 17221
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