L’ex marito non può contestare il credito dell’ex moglie relativo alle spese per la baby sitter, definito con provvedimento presidenziale fondato sul Protocollo Famiglia adottato dal Tribunale. Le spese per la baby sitter sono prive di qualsiasi carattere di straordinarietà se agevolmente rappresentate in quanto certe e prevedibili nel loro ordinario ripetersi.
Non è sufficiente far rilevare la contrarietà sulla durata oraria del baysitteraggio e sull’entità delle indennità riconosciute per il servizio svolto. Contestazioni che non rendono indefinito e incerto il rimborso liquidato
Cassazione civile sentenza n. 4388/2022