Se la madre sceglie da sola la scuola della figlia, il padre non è tenuto a pagare tutte le spese
La Corte di Cassazione con la sentenza 20 giugno 2012, n. 10174 interviene su una questione molto frequente, fonte di litigio tra i genitori separati e divorziati: la decisione relativa alla scelta della scuola privata del minore deve essere assunta da entrambi i genitori di comune accordo.
Ad essere ribadito è il principio di pari responsabilità dei genitori nella cura, nell’educazione e nell’istruzione della prole (cd. “bi genitorialità”, principio solennemente affermato Convenzione sui diritti del fanciullo, siglata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, e che ha trovato attuazione in materia di separazione e divorzio con la legge 8 febbraio 2006, n. 54, che, modificando l’art. 155 cod. civ., ha introdotto l’istituto dell’affidamento condiviso), richiamato anche dall’art. 155 cod. civ., che, valido anche per l’ipotesi in cui il giudice ritenga preferibile l’affidamento esclusivo, deve sempre trovare un’applicazione rigorosa nei casi di affidamento condiviso. Diversamente, l’apporto di uno dei genitori si ridurrebbe ad una mera erogazione di denaro, svincolata da qualsiasi contributo di carattere decisionale, in contrasto con gli obiettivi di responsabilizzazione di entrambe le figure genitoriali avuti di mira dal legislatore attraverso la previsione di queste forme di affidamento.
L’affidamento condiviso comporta infatti l’assunzione di identici poteri e responsabilità da parte di entrambi i genitori, con la conseguenza che grava su ambedue il dovere di consultarsi reciprocamente e preventivamente sulle esigenze e necessità del minore, per poterle soddisfare in modo consono al miglior interesse del figlio.
La massima: l’affidamento congiunto comporta l’assunzione di uguali poteri e responsabilità da parte dei genitori, ai fini dello sviluppo psico-fisico del figlio e della sua formazione morale e culturale, richiedendo a ciascuno di essi un personale impegno nella realizzazione di un progetto educativo comune, la cui elaborazione non può risolversi nella passiva acquiescenza di un genitore alle scelte unilateralmente compiute dall’altro, ma esige una costante e preventiva consultazione reciproca, volta ad una sollecita percezione delle necessità del minore e all’identificazione dei mezzi più convenienti per farvi fronte. In questo contesto, la previsione dell’obbligo di provvedere alle spese necessarie per certi bisogni, non determinati né preventivamente determinabili sotto il profilo quantitativo, non può assumere altro significato che quello di un rinvio della relativa quantificazione alla concorde determinazione di assicurare la soddisfazione di tali necessità e all’individuazione delle risorse da destinarvi, conformemente alle finalità educative perseguite
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