Se il padre ripetutamente omette di prelevare il figlio da scuola, la madre può legittimamente sospendere il diritto di visita.
Così ha deciso la Cassazione, sesta sez. Penale, con la sentenza 43889 ritenendo la donna non colpevole del reato previsto dall’art. 388 c.p. (mancata esecuzione del provvedimento del Giudice). Precisano i Giudici che la moglie non aveva omesso di consentire il diritto di visita nei confronti dei figli, poichè tale diritto era stato rispettato, consentendo al padre di vedere e stare con i figli il fine settimana; mentre nel giorno infrasettimananle previsto per le visite, il padre non si era recato a prelevare i figli da scuola, ma si era presentato più tardi a casa della madre, senza trovare nessuno: è stato quindi l’uomo a violare il diritto-dovere di vista, e non la donna ad eludere l’ordine del Giudice.
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