Il rito camerale previsto per l’appello avverso le sentenze di divorzio e separazione personale, essendo caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, esclude la piena applicabilità delle norme del rito ordinario, con conseguente ammissibilità di una produzione documentale fino all’udienza di precisazione delle conclusioni purché sia garantito il contraddittorio e quindi il diritto dell’altra parte ad interloquire sulla tardiva produzione documentale.
Cassazione civile, sez. I, ordinanza 19 novembre 2021, n. 35706.
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