Rilevante, ai fini dell’addebito, il comportamento violento e prevaricatore tenuto dal marito durante la convivenza pre matrimoniale e continuato identico dopo le nozze.
Separazione per colpa, quindi, anche se la convivenza coniugale è durata solo mese. Riconosciuto anche l’assegno di mantenimento per la moglie, disoccupata, nonostante la breve durata delle nozze. Se il tenore della vita matrimoniale non è comprovabile in concreto, stante la brevità della convivenza, può essere desunto dalla consistenza patrimoniale, dall’ammontare dei redditi dei coniugi e della loro presumibile imputazione di spesa
Confermata quindi dalla Cassazione, con la sentenza n. 15486 del 20 giugno, la separazione con addebito al marito a causa del suo comportamento minaccioso ed aggressivo conseguente all’assunzione di alcool e droga, che aveva indotto la moglie a separarsi di fatto dopo appena un mese dalle nozze. Alla donna, priva di attività lavorativa, viene riconosciuto anche un assegno di 350 euro mensili nonostante la breve durata della convivenza coniugale.
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