Nel caso in cui si debba modificare la residenza del minore è necessario il previo accordo di entrambi i genitori, dovendo il giudice decidere in caso di disaccordo il luogo della residenza abituale del figlio, decisione da assumere avendo come unico principio ispiratore il superiore interesse del minore: il comportamento della madre di unilaterale modificazione della residenza e dell’istituto scolastico frequentato dalla minore comporta la violazione del diritto alla bigenitorialità, con conseguente risarcimento del danno ove richiesto dal padre.
Così Trib. Roma 30 settembre 2016
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