Affinchè possa derogarsi all’affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell’affidamento in concreto pregiudizievole per il minore. Nel caso di specie, le patologie psichiatriche riscontrate in capo al padre, che lo hanno condotto a tenere, anche nei confronti del figlio, i gravi comportamenti già descritti (non negati neppure dal padre, che si è limitato essenzialmente a fornirne insufficienti giustificazioni), costituiscono motivo di pregiudizio per il figlio.
Trib. Alessandria, decreto 30 settembre 2019