L’impossibilità ad adempiere al versamento dell’assegno per la prole deve essere assoluta e non esonera da responsabilità il fatto che al mantenimento provveda l’altro genitore. Il dover provvedere da soli al mantenimento genera un danno economico, risarcibile anche se in sede civile in genitore ha ottenuto il rimborso di quanto anticipato per il figlio. Sono rilevanti in particolare il grado di disagio e l’intensità dell’apprensione.
Cass. penale sentenza 11518, sezione Sesta del 29-03-2022
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