Niente risarcimento del danno esistenziale al ragazzo che, dopo le lesioni subite a seguito di un incidente stradale, non è più in grado di praticare sport a livello agonistico o/e dilettantistico.
Con la sentenza n. 25730, la Cassazione respinge il ricorso di un ragazzo che aveva riportato alcune lesioni alla gamba in seguito a un incidente stradale, reputando che la somma complessivamente liquidata dal Tribunale a titolo di danno non patrimoniale soddisfacesse tutti i pregiudizi subiti dal ragazzo. La Cassazione, nel respingere il ricorso, ha affermato che la Corte d’appello aveva applicato correttamente il principio espresso dalle Sezioni unite (sentenza n. 26972/2008) considerando nella liquidazione del danno, «tutte le ripercussioni negative del fatto illecito a carico del danneggiato, nell’ottica dell’integrale risarcimento del danno alla persona, senza tuttavia giungere a duplicazioni risarcitorie». In quest’ottica, «ha, dapprima, escluso che potesse trovare ristoro, come voce autonoma di danno, il pregiudizio esistenziale correlato all’impossibilità per il giovane d’intraprendere attività sportive agonistiche, sia pure a livello dilettantistico» e poi ha riconosciuto al giovane, personalizzando il ristoro, una percentuale di invalidità per la compromissione della gamba destra.
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.