il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può riguardare beni di terzi purché la persona sottoposta alle indagini ne abbia la disponibilità. La legittimazione non è pertanto legata solamente alla proprietà formale del bene, ma anche alla sua disponibilità. L’individuazione dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al quantum indicato nel sequestro preventivo non costituiscono requisito di legittimità del decreto stesso, dovendosi tuttavia precisare che, qualora l’individuazione dei beni da sequestrare avvenga in sede esecutiva, «il terzo che si limiti a rivendicarne l’esclusiva titolarità o disponibilità è legittimato a proporre richiesta di riesame ex art. 322 c.p.p.».
Ai fini dell’applicazione dell’art. 322-ter c.p., non rileva la trascrizione dell’atto traslativo prima di quella del decreto di sequestro bensì l’effettivo trasferimento della proprietà quale conseguenza immediata di un provvedimento giudiziale di data certa anteriore all’emissione stessa del sequestro.
Pertanto, è irrilevante ai fini penali che il decreto di omologazione non sia stato trascritto poiché, tale decreto comporta l’immediato trasferimento del bene a favore della ricorrente che resta terza proprietaria di un immobile del quale la persona sottoposta alle indagini non ha alcuna disponibilità.
Cassazione penale 18 maggio 2018 n. 58327
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