Con l’approvazione della legge sulle unioni civili e le convivenze di fatto, viene regolato anche il contratto di convivenza, che può essere stipulato tra i membri (etero o omosessuali) della coppia per regolare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune.
Competente per la redazione è l’avvocato (oltre al notaio), che dovrà anche autenticare la sottoscrizione dell’atto nonché le sue modifiche e la sua risoluzione. Il professionista deve anche verificare che il contratto sia lecito, conforme alle norme imperative e all’ordine pubblico. Inoltre, ai fini dell’opponibilità ai terzi, deve trasmetterne copia (entro i successivi 10 giorni) al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe.
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