Non è condivisibile la tesi secondo cui, a differenza della comunicazione fatta con il mezzo del telefono, la “messaggeria telematica” non presenta carattere invasivo, ben potendo il destinatario di messaggi non desiderati, evitarne la ricezione semplicemente escludendo o “bloccando” il contatto sgradito. E ciò secondo tale tesi a differenza del mezzo telefonico “tradizionale” che invece assume rilievo proprio per il carattere invasivo della comunicazione alla quale il destinatario non può sottrarsi, se non disattivando l’apparecchio telefonico, con conseguente lesione della propria libertà di comunicazione, costituzionalmente garantita.
L’invasività del mezzo impiegato per raggiungere il destinatario rileva in sé, e non conta la possibilità per quest’ultimo di interrompere l’azione perturbatrice, già subita e avvertita come tale, ovvero di prevenirne la reiterazione, escludendo il contatto o l’utenza fastidiosa dal proprio cellulare.
Cass. penale sentenza 22 ottobre 2021 n.37974
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