I genitori , che svolgono attività lavorativa produttiva di reddito, hanno l’obbligo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli minori, in proporzione alle proprie disponibilità economiche”.
Sulla base di tale criterio “il giudice può disporre, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico, al fine di realizzare tale principio di proporzionalità, e nel determinare l’importo dell’assegno per il minore, deve considerare le attuali esigenze del figlio, che si concretizzano in bisogni, abitudini, legittime aspirazioni del minore, e in genere nelle sue prospettive di vita, le quali non potranno non risentire del livello economico-sociale in cui si colloca la figura del genitore”.
Tale valutazione è lasciata alla piena discrezionalità del Giudice.
Su tali presupposti la Cassazione, con la sentenza n. 21273/2013 ha aumentato l’assegno per il figlio minore a carico del genitore benestante.