l’amministratore di sostegno non è titolare del potere di proporre querela in nome e per conto dell’amministrato, dovendosi in ogni caso tener conto dei limiti segnati dal perimetro delle attribuzione conferite all’amministratore di sostegno con il decreto di nomina, dovendosi ritenere legittimato solo in presenza di un’esplicita previsione nel medesimo decreto e di una specifica, previa autorizzazione del giudice tutelare all’esercizio da parte dell’amministratore del potere di proporre querela in nome e per conto del beneficiario
Cassazione Penale, sezione VI, sentenza 4 marzo 2020, n. 8812.
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.