L’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari perché facciano fronte all’adempimento dei loro doveri verso i figli è subordinato, e quindi sussidiario, rispetto a quello, primario, dei genitori stessi. Agli ascendenti, pertanto, non ci si può rivolgere per ottenere un aiuto economico sulla sola scorta del fatto che uno dei due genitori non dà il proprio contributo al mantenimento dei figli, nel caso in cui l’altro genitore è in grado di farlo
Lo ha ribadito da ultima Corte di Cassazione ord. 10419/2018
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