L’affidamento esclusivo di un figlio minore, può essere disposto anche nel caso di un’incapacità di controllo dell’impulsività dell’agire di uno dei genitori, anche se tale impulsività non sia riferibile direttamente ad una psicopatologia.
nel caso di specie, il marito ha chiesto la pronuncia della separazione dalla moglie allegando che il grave deterioramento dei rapporti tra i coniugi fosse imputabile alla condotta della donna, caratterizzata da sbalzi di umore e gravi crisi determinate da una presunta latente patologia, tali da provocare violenti attacchi nei confronti del marito e atti di autolesionismo. Il marito sosteneva di essere stato costretto ad allontanarsi dalla casa familiare, di sua proprietà, proprio a causa delle condotte della moglie che nell’ultima parte del matrimonio avrebbero inciso gravemente sulla serenità della figlia minore. L’uomo ha chiesto l’affidamento esclusivo a sé della figlia minore.
Secondo la Corte, alla regola dell’affidamento condiviso, prevista dall’art. 337-ter c.c. introdotto dal d.lgs. n. 154/2013, costituisce eccezione l’affidamento esclusivo, che può essere disposto solo nel caso in cui l’affidamento condiviso risulti “contrario all’interesse del minore” ai sensi dell’art. 337-quater c.c.». Applicando tale principio al caso concreto, sulla base degli elementi acquisiti nel corso del procedimento, sono emersi profili di personalità della resistente tali da legittimare un affidamento esclusivo della minore al padre.
Così il Tribunale di Roma con sentenza 15 luglio 2015