Va condannato al risarcimento del danno nei confronti della figlia il padre che non ha adempiuto al proprio obbligo di mantenere, istruire ed educare qualora il suddetto inadempimento ha causato un complessivo disagio materiale e morale per quest’ultima e qualora da tale disagio sono derivate una serie di ulteriori conseguenze pregiudizievoli, di carattere patrimoniale oltre che non patrimoniale, tra cui la scelta della stessa di interrompere anzitempo gli studi, che le ha certamente precluso delle possibilità di realizzazione professionale, con rilievo anche economico. In tale situazione, sussistendo la prova del danno (anche patrimoniale) e mancando la ragionevole possibilità di dimostrare la sua precisa entità, risulta certamente consentita la liquidazione di esso in via equitativa.
Cass. civ., sez. III, ord., 27 maggio 2019, n.14382
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