Niente assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne licenziato all’improvviso che torna a vivere con la madre, ormai divorziata dal padre. (Cassazione, sentenza n. 12063/17, sez. I Civile, depositata il 16 maggio).
Secondo i magistrati della Cassazione, è irrilevante il fatto che il figlio sia tornato ad «essere economicamente dipendente» dopo «aver perduto l’occupazione lavorativa».
Decisivo il richiamo al principio secondo cui «il diritto ad un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest’ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato iniziato ad espletare un’attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento ad opera del genitore». Di conseguenza, non può avere rilievo «il sopravvenire di circostanze ulteriori (come il fatto del licenziamento)» che «non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno»
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