Il diritto all’anonimato è tutelato dall’art. 93, comma 2, D. Lgs. n. 196/2003, che consente il rilascio dei documenti idonei ad identificare la madre solo dopo che siano decorsi cento anni dalla loro formazione. Tuttavia, sulla scorta della giurisprudenza della Corte Costituzionale, l’istituto in questione è legittimo a condizione della sempre attuale reversibilità del segreto. Pertanto, il termine previsto dal citato art. 93, comma 2, D. Lgs. n. 196/2003 non può ritenersi operativo oltre il limite di vita della madre, perché la conseguenza della morte della madre che ha partorito in anonimo sarebbe quella di reintrodurre quella cristallizzazione della scelta per l’anonimato che la Corte Costituzionale ha ritenuto lesiva degli artt. 2 e 3 della Carta fondamentale
Cass. Civ., Sez. I, ord. 9 settembre n. 26616
https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17512481/recessivo-il-diritto-della-madre-biologica-defunta-allanonim.html