La prova dell’esistenza di una relazione extraconiugale non può essere fornita direttamente per testi, ma questi ultimi possono tutt’al più essere interrogati solo sui fatti storici dai quali è possibile desumere che il tradimento si sia verificato.
Lo ha chiarito il Tribunale di Milano con sentenza del 18 gennaio 2017: secondo il Tribunale, quindi, al teste possono essere chiesti solo i fatti dai quali può desumersi la sussistenza di una relazione adulterina a partire da una certa data.
Fonte: ilcaso.it
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