Se il padre, in vita, non si è curato dei propri figli, nati da una precedente unione, questi ultimi, alla sua morte, potranno chiedere il risarcimento del «danno da vuoto emotivo e relazionale» ai suoi eredi. Difatti, il debito a carico di chi ha fatto mancare, alla propria prole, i mezzi di sostentamento economici, le cure affettive e l’amore cui un genitore è obbligato per legge si trasmette con la successione ai suoi eredi.
Così Trib. Cagliari, sent. n. 259/17
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.