L’affido condiviso è la regola, anche quando il padre vive lontano, anche all’estero, se costui dimostra la volontà e l’impegno di superare questo ostacolo, rispettando il suo di diritto di visita. L’elevata conflittualità tra i genitori che caratterizza il caso di specie, proprio perché mitigata dalla distanza, non risulta di eccessivo pregiudizio per il minore. L’affido esclusivo deve considerarsi una misura estrema, da applicare solo se uno dei due genitori è inidoneo o carente dal punto di vista educativo
Cassazione sentenza 6535/2019
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