Deve rilevarsi come il consenso a contrarre matrimonio debba essere espresso da un soggetto cosciente, in grado di manifestare un consenso libero, pieno, effettivo e consapevole, non potendo questo consenso essere al contrario manifestato dall’amministratore di sostegno, nemmeno in sua rappresentanza o, addirittura, in sua sostituzione, proprio poiché l’amministrando-nubendo, nel caso di specie, risulta attualmente incosciente con diagnosi di “coma e i.r.a. in paziente con emorragia cerebrale”, perciò incapace di esprime una seppur minima volontà in proposito.
Trib. La Spezia 4 marzo 2020
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