Il minore è “parte” del procedimento in senso sostanziale e non formale. Il mancato ascolto del minore non determina alcuna nullità procedimentale ma determina, invece, la possibilità di impugnare nel merito la decisione finale adottata senza la sua opinione. | |
Cass. civ. Sez. I, 30 luglio 2020, n. 16410 |