Non può essere revocato il mantenimento al figlio se risulta dalle risultanze istruttorie (nella fattispecie, buste paga, residenza anagrafica della figlia presso la casa materna, natura e compenso del rapporto lavorativo documentato e cessazione di quello precedente svolto in Svizzera), che non ha raggiunto in pieno l’autonomia economica. Va rimarcato il diritto del figlio a mantenere un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia e, per quanto possibile, analogo a quello goduto in precedenza.
Cass. civile ordinanza 19077 del 14-09-2020