l’amministratore di sostegno non è titolare del potere di proporre querela in nome e per conto dell’amministrato, dovendosi in ogni caso tener conto dei limiti segnati dal perimetro delle attribuzione conferite all’amministratore di sostegno con il decreto di nomina, dovendosi ritenere legittimato solo in presenza di un’esplicita previsione nel medesimo decreto e di una specifica, previa autorizzazione del giudice tutelare all’esercizio da parte dell’amministratore del potere di proporre querela in nome e per conto del beneficiario
Cassazione Penale, sezione VI, sentenza 4 marzo 2020, n. 8812.