In tema di affidamento di figli minori, la prescrizione ai genitori di intraprendere un percorso psicoterapeutico individuale e un percorso di sostegno alla genitorialità da seguire insieme comporta comunque, anche se non ritenuta vincolante, un condizionamento per cui è in contrasto con gli artt. 13 e 32 comma 2 della Costituzione in quanto tale disposizione – diversamente dall’intervento richiesto dal giudice al servizio sociale, volto a diminuire la conflittualità tra i genitori e collegato alla possibile modifica dei provvedimenti adottati nell’interesse del minore – è connotata dalla finalità, estranea al giudizio, di realizzare la maturazione personale delle parti, rimessa esclusivamente al loro diritto di autodeterminazione.
Cass. civ., sez. I, 5 luglio 2019 n. 18222