Lo stato di detenzione non giustifica l’obbligato a versare il mantenimento nei confronti dei figli: l’indigenza dell’onerato, infatti, vale come scriminante solo se si è estesa a tutto il periodo di tempo nel quale si sono verificate le inadempienze e se consiste in una condizione “incolpevole” di indisponibilità di somme sufficienti. In caso contrario si incorre nel reato previsto dall’art. 570 c.p
Lo ha statuito la Cassazione penale con la sentenza 41697/2016.