In tema di fondo patrimoniale, l’art. 169 c.c. consente ai coniugi di derogare convenzionalmente, mediante apposite clausole dell’atto costitutivo, alla regola del necessario consenso di entrambi per gli atti di disposizione dei beni conferiti nel fondo. Qualora l’atto costitutivo preveda la riserva della proprietà esclusiva dei beni in capo a ciascun conferente e, secondo l’interpretazione del giudice di merito, autorizzi la disposizione unilaterale degli stessi, l’alienazione effettuata dal coniuge proprietario senza il consenso dell’altro deve ritenersi legittima. L’interpretazione delle clausole dell’atto costitutivo è riservata al giudice di merito ed è censurabile in Cassazione soltanto per specifica violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizi motivazionali rilevanti, non essendo sufficiente contrapporre una diversa interpretazione negoziale.
Corte di Cassazione, Sezione I civile, ordinanza 9 ottobre 2026, n. 26531
Due coniugi, in regime di separazione dei beni, avevano costituito nel 2000 un fondo patrimoniale comprendente diversi immobili, prevedendo che ciascuno conservasse la proprietà esclusiva dei beni conferiti e affidandone l’amministrazione al marito. Nel 2002 quest’ultimo aveva venduto un immobile appartenente al fondo senza il consenso della moglie.
Nel 2018 la donna agiva giudizialmente per ottenere la declaratoria di invalidità o inefficacia della compravendita, deducendo la violazione dell’art. 169 c.c. Il Tribunale respingeva la domanda ritenendo prescritta l’azione di annullamento ai sensi dell’art. 184 c.c.
La Corte d’appello di Napoli confermava il rigetto, ma con diversa motivazione, ritenendo che le clausole dell’atto costitutivo consentissero al marito, proprietario esclusivo dell’immobile, di disporne senza il consenso della moglie.
La Cassazione dichiarava inammissibili tutti i cinque motivi di ricorso, rilevando che le censure non si confrontavano adeguatamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non individuavano specifiche violazioni dei criteri di interpretazione contrattuale. Confermava così la decisione favorevole alla validità della vendita, precisando altresì che l’art. 169 c.c. consente deroghe convenzionali alle modalità di disposizione dei beni del fondo patrimoniale, ferma la loro destinazione ai bisogni familiari.