In caso di conto corrente cointestato tra coniugi, le somme ivi giacenti si presumono di titolarità comune in parti uguali; il coniuge che effettui prelievi eccedenti la propria quota è tenuto a restituire l’eccedenza ove non dimostri che le somme siano state utilizzate per esigenze familiari, in forza di un accordo tra i contitolari o che abbiano natura personale.
Trib. Napoli sez. Ischia sent. 312 del 31/3/2026
Sintesi della vicenda
Un coniuge agiva in giudizio deducendo che l’altro, in costanza di matrimonio e in prossimità della separazione, aveva effettuato rilevanti prelievi da un conto corrente cointestato, destinando le somme a finalità personali (tra cui la sottoscrizione di una polizza e prelievi in contanti), senza consenso e senza giustificazione familiare.
La resistente contestava sia l’esistenza del conto sia la riferibilità dei prelievi, deducendo anche l’improcedibilità per mancata negoziazione assistita.
Il Tribunale accoglie la domanda, ritenendo provata la cointestazione del conto e applicando la presunzione di contitolarità delle somme. I prelievi, eccedenti la quota spettante e non giustificati da esigenze familiari né da accordi tra i coniugi, vengono qualificati come indebiti, con conseguente obbligo restitutorio del 50% in favore dell’altro coniuge. Viene inoltre rigettata l’eccezione preliminare, ritenendo validamente esperito il tentativo di negoziazione assistita.
fonte: cassazione.net