Gli Stati membri dell’Unione europea non sono obbligati a introdurre il matrimonio tra persone dello stesso sesso nel proprio ordinamento, ma devono garantire l’effettivo esercizio dei diritti connessi alla cittadinanza europea e alla libertà di circolazione e soggiorno, assicurando il riconoscimento del rapporto familiare legalmente costituito in un altro Stato membro. Quando la trascrizione del matrimonio è l’unico mezzo idoneo a riconoscere tale rapporto, le autorità nazionali sono tenute a procedervi, anche per i matrimoni tra persone dello stesso sesso, non potendo invocare in modo generico il limite dell’ordine pubblico.
Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande sezione)sentenza C-713/23 del 25/11/2025
LA VICENDA
Due cittadini polacchi, coniugati in Germania, chiedono in Polonia la trascrizione del loro matrimonio per poter vivere come coppia sposata. Le autorità polacche rifiutano perché l’ordinamento interno vieta il matrimonio omosessuale. Il contenzioso giunge alla Corte di giustizia UE, che stabilisce che pur restando agli Stati la competenza a definire l’istituto matrimoniale, essi devono rispettare i diritti UE, in particolare quelli relativi alla libertà di circolazione, di soggiorno e alla vita familiare. Se la mancata trascrizione impedisce ai coniugi di vivere come tali, lo Stato membro viola il diritto dell’Unione. Il limite dell’ordine pubblico può essere invocato solo in presenza di minacce reali e gravi per interessi fondamentali della società, non per negare diritti familiari già consolidati altrove.