l’uso costante della violenza fisica e morale nei confronti dei figli, anche se compiuta dal genitore con “animus corrigendi” non può ritenersi giustificata con l’intento di educare come ordinario trattamento del figlio. Inoltre, la violenza non può essere utilizzata quale consuetudine nella cultura del genitore (di estrazione senegalese). In questo caso, dunque, la Corte ha ritenuto non configurabile il reato di eccesso educativo ma quello di maltrattamenti in famiglia.
Cass. penale sentenza n. 36832/2019
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