Vietato compensare l’assegno di mantenimento con un vecchio credito nei confronti del coniuge

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Commette reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare il marito che versa alla moglie un importo inferiore a quello cui è tenuto per compensare un credito accertato giudizialmente se la somma non versata è superiore al credito vantato.

Ciò vale anche se l’inadempimento non ha fatto mancare i mezzi di sussistenza.

Lo afferma la Corte di Cassazione, VI sez. Penale, con la sentenza 34786/2015.

Nel caso di specie, la somma non versata era superiore rispetto all’importo di cui l’uomo era creditore, risultando in aggiunta la totale mancanza (prima di idonea giustificazione) del versamento integrale di una rata mensile.

Precisa la Corte che ai fini della colpevolezza è sufficiente accertare la volontaria sottrazione all’obbligo di corresponsione dell’assegno determinato dal Giudice non o correndo che all’inadempimento consegua anche il far mancare i mezzi di sussistenza.

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