L’accordo tra i coniugi in materia di regolamentazione delle condizioni di separazione, almeno per la parte disponibile dei diritti quali il trasferimento di mobili e immobili (e quindi ad esclusione, per esempio, dell’affidamento del minore), avendo natura negoziale tra le parti, ha effetto anche se concluso a latere del ricorso per separazione sottoposto al vaglio del Tribunale, ad esempio con scrittura privata sottoscritta dalle parti. Lo afferma la Cassazione con la sentenza n. 24621/2015.
E’ infatti generalmente ammessa dalla giurisprudenza e dalla dottrina un’ampia autonomia nel regolare i rapporti patrimoniali, purchè non contrasti con l’esigenza di tutela dei minori e dei soggetti più deboli.
