Va nominato un curatore speciale del minore che lo rappresenti nel caso di «scontro genitoriale» sulle decisioni rilevanti per il minore, come quelle attinenti alla salute a ai trattamenti terapeutici.
Il giudice, nel suo prudente apprezzamento e previa adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, può sempre procedere alla nomina di un curatore speciale in favore del fanciullo, anche senza che ci sia una richiesta di parte.
Nel caso di specie, il Tribunale di Milano, con la sentenza del 19/6/2014, ha nominato un avvocato quale curatore speciale di un minore, affidandogli il compito di rappresentare in via esclusiva il fanciullo, in luogo dei genitori, per prestare il consenso informato ai trattamenti sanitari (valutazione neuropsichiatrica e la successiva eventuale attività di psicoterapia). Al curatore è stata anche attribuita la rappresentanza processuale del minore nel procedimento pendente tra i genitori.
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