Il trust è una figura giuridica assimilabile al fondo patrimoniale, in quanto realizza l’effetto segregativo, e non alla donazione: l’atto costitutivo e i relativi conferimenti scontano l’imposta di registro in misura fissa.
Lo afferma la Commissione Tributaria Provinciale di Milano con la sentenza n. 1002 31 gennaio 2014.
Al termine di durata del trust gli atti saranno suscettibili delle imposizioni tributarie, essendovi un effettivo trasferimento.
Le imposte indirette sono dovute infatti non dal momento iniziale di istituzione del trust e attribuzione dei beni, ma solo nel successivo momento in cui il beneficiario otterrà l’effettivo arricchimento e in tale momento sorgerà la cosiddetta capacità contributiva di cui all’art. 53 della Costituzione.