Commissione tributaria provinciale Milano 05 febbraio 2014 – Pres. Deodato – Est. Marina Seregni.
In considerazione la molteplicità degli scopi per i quali il trust può essere utilizzato, non è possibile identificare la soluzione impositiva più adeguate e corretta sulla base di una categorizzazione aprioristica di detto strumento. Il regime tributario applicabile deve essere, infatti, opportunamente individuato, di volta in volta, in conformità alla singola species di questo genus giuridico, evitando di sottoporre l’istituto del trust a regole unitarie di tassazione.
Quando il negozio istitutivo del trust contiene un obbligo del disponente a compiere trasferimenti in favore del trustee, la fattispecie è assimilabile al contratto preliminare e di conseguenza l’atto sarà soggetto all’imposta di registro in termine fisso ed in misura fissa. Solo quando avrà effettivamente luogo detto trasferimento si realizzerà il presupposto impositivo per l’applicazione dell’imposta di donazione