Accolta la domanda di revocatoria ordinaria promossa dalla banca creditrice nei confronti del fideiussore di una società. Il garante aveva conferito in un trust autodichiarato, istituito successivamente al sorgere del credito, l’unico compendio immobiliare di cui era titolare. Il giudice ritiene sussistere le condizioni previste dall’articolo 2901 c.c. affermando altresì che il trust autodichiarato così istituito dal debitore abbia anche un carattere abusivo con lo scopo di frustare le pretese dei creditori in quanto i disponenti erano sia trustee che beneficiari e non era prevista la figura del guardiano.
Tribunale Milano – 24 aprile 2015