Spese straordinariemper i figli: il Protocollo di Torino

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Il Tribunale di Torino, in data 15 marzo 2016, ha emanato un «Protocollo d’intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimento ex art. 316 c.c.».

La finalità sottesa al protocollo è quella di ridurre il contenzioso tra i genitori, infatti, attraverso 7 concisi articoli, definisce e regolamenta le spese, ordinarie e straordinarie, per i figli.

 

Spese ordinarie All’art. 1 vengono definite le cd. spese ordinarie, ossia quelle spese «che hanno quale requisito temporale la periodicità, come requisito quantitativo, la non gravosità e per requisito funzionale, l’utilità e/o la necessarietà». Ai sensi della predetta norma si considerano spese ordinarie (a titolo esemplificativo) quelle riguardanti vitto, canone di locazione, utenze, consumi, abbigliamento, cancelleria scolastica, mensa scolastica e i medicinali da banco. 
Spese straordinarie All’art. 2 sono determinate le spese extra-assegno, ovverosia quelle «spese ulteriori, rispetto al contributo al mantenimento». In particolare, si intendono per spese straordinarie quelle che hanno come requisito temporale l’occasionalità e come requisito quantitativo la gravosità. A loro volta queste spese si distinguono in quelle che richiedono un preventivo accordo tra i genitori e quelle che invece non lo richiedono. L’art. 4 specifica che le suddette spese vanno documentate nel dettaglio, quelle mediche «dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l’indicazione del codice fiscale del minore».Il genitore che richiede il rimborso ha l’onere di provare di aver comunicato all’altro genitore la spesa da sostenere, richiedendo riscontro entro 10 giorni; in assenza di espresso dissenso la spesa si intende approvata (art. 3).

Il protocollo poi individua le singole voci di spesa extra-assegno (art. 5):

  1. spese scolastiche che non richiedono un accordo preventivo (tasse e assicurazioni imposte da istituti pubblici, libri di testo, abbonamento trasporto pubblico e gite scolastiche senza pernottamento);
  2. spese scolastiche che richiedono, invece, un accordo preventivo (tasse ed assicurazioni imposte da istituti privati, ripetizioni, gite scolastiche con pernottamento, alloggio e utenze presso la sede universitaria);
  3. spese extra-scolastiche che non richiedono il preventivo accordo (pre-post scuola, patente, animali domestici, manutenzione bollo e assicurazione dei mezzi di locomozione acquistati in accordo);
  4. spese extra-scolastiche che richiedono il preventivo accordo (attività sportive e ludiche, baby-sitter, viaggi, vacanze, centri estivi ed altre);
  5. spese mediche

Le spese straordinarie (art. 6) sono da suddividersi secondo il principio di proporzionalità ai sensi dell’art. 337 ter c.c., quindi la ripartizione tra i genitori potrà essere anche in misura diversa tra loro. Infine, all’art. 7, il protocollo indica le modalità e i termini di corresponsione delle spese extra assegno.

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