Ai fini della sospensione della responsabilità genitoriale, non occorre che la condotta del genitore abbia causato danno al figlio, mirando invece ad evitare ogni possibile pregiudizio derivante dalla condotta anche involontaria del genitore, rilevando l’obiettiva attitudine di quest’ultima ad arrecare nocumento anche solo eventuale al minore, in presenza di una situazione di mero pericolo di danno.
Cass. civ. Sez. I, 20.04.23 n.10710
https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17513605
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