Il figlio di tre anni non deve essere collocato in via prevalente presso la madre sulla base dell’astratto criterio della maternal preference, dando per scontato che il padre non possa occuparsene tanto quanto lei.
Allorchè si tratti di decidere sull’affidamento, il collocamento e la frequentazione dei figli, il giudice è chiamato a decidere alla luce dell’esclusivo interesse morale e materiale della prole, che è quello di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sicché le statuizioni devono rispondere ad una valutazione in concreto finalizzata al perseguimento di tale finalità, non potendo essere adottati provvedimenti che limitino grandemente la frequentazione tra uno dei genitori e il figlio in applicazione di valutazioni astratte non misurate con la specifica realtà familiare.
Cass. civile ord. 1486 del 21/1/2025